1. Alla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Composizione delle corti di assise). - 1. La corte di assise è composta:
a) di un magistrato del distretto scelto tra quelli aventi funzioni di appello o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello che, prima della decisione finale alla quale non partecipa, la presiede;
b) di otto giudici popolari, il più anziano dei quali svolge le funzioni di presidente»;
b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Composizione delle corti di assise di appello). - 1. La corte di assise d'appello è composta:
a) di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina
b) di otto giudici popolari, il più anziano dei quali svolge le funzioni di presidente»;
c) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo comma, le parole: «la delegazione può farsi soltanto al presidente o all'altro magistrato» sono sostituite dalle seguenti: «la delegazione può farsi al giudice popolare che svolge le funzioni di presidente»;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La sentenza è compilata dai giudici popolari».